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(LAVORO SUBORDINATO )

24/10/2025 - LAVORO SUBORDINATO

Nel codice civile non troviamo una vera e propria definizione di contratto di lavoro subordinato ma viene, invece, definito il “prestatore di lavoro”, dalla cui definizione è possibile ricavare l’elemento essenziale della subordinazione e quindi fornirne una definizione.
COS’È LA SUBORDINAZIONE?
Secondo l’art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro (lavoratore) è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto il controllo dell’imprenditore. Pertanto, alla luce della definizione appena riportata, si considera contratto di lavoro subordinato l’accordo con il lavoratore si obbliga, dietro pagamento della retribuzione, a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La subordinazione è, quindi, intesa come l’assoggettamento del lavoratore al potere:
- direttivo
- organizzativo
- disciplinare
- di controllo
del datore di lavoro.
Ma tale assoggettamento spesso non è di facile prova. In questi casi la Giurisprudenza ha individuato degli ulteriori criteri che aiutano ad individuare la subordinazione: i c.d. “indici della subordinazione”
QUALI SONO GLI INDICI DELLA SUBORDINAZIONE?
Quando sono presenti situazioni che rendono difficile individuare (o dimostrare) l’assoggettamento del lavoratore ai poteri di cui sopra, esistono indici che rivelano la natura subordinata del rapporto di lavoro, tra cui:
- presenza di direttive tecniche, poteri di controllo e disciplinare;
- inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
- utilizzo dei materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
- assenza del rischio economico in capo al lavoratore;
- osservanza di un orario fisso e predeterminato;
- luogo della prestazione;
- pagamento a scadenze periodiche di una retribuzione;
- continuità e sistematicità della prestazione;
- altri elementi.
Nessuno di questi indici può, da solo, fondare la subordinazione ma dovranno essere valutati nell’ambito di un apprezzamento complessivo avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.





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