27/10/2025 - DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE CON ACCESSO ALLA NASPI
La Circolare INPS n. 32 del 2023 ha espressamente confermato che l’accesso alla NASPI per i lavoratori padre che abbiano rassegnato le proprie dimissioni entro l’anno di vita del bambino è possibile sia nel caso in cui abbiano goduto del congedo di paternità obbligatorio che del congedo di paternità alternativo.
LA NORMATIVA ANTECEDENTE AL 2022
Prima delle modifiche apportate al d.lgs. 151/01 dal D.lgs n. 105 del 2022, solo ai padri lavoratori che fruivano del congedo di paternità alternativo al congedo di maternità ex art. 28 d.lgs. 151/01 poteva applicarsi il divieto di licenziamento, sino al compimento del primo anno di vita del bambino, che il legislatore prevedeva per le lavoratrici madri.
Per analogia, il medesimo limite veniva applicato anche in caso di dimissioni: la possibilità per i lavoratori padre di rassegnare le proprie dimissioni entro l’anno di vita del bambino ed usufruire dell’accesso alla NASPI, con esonero dal dover prestare alcun periodo di preavviso, veniva riconosciuto solo ai padri che avessero usufruito del congedo di paternità alternativo al congedo di maternità ex art. 28 d.lgs. 151/01 e non ai lavoratori padre che avessero usufruito solo del congedo obbligatorio.
IL D. LGS. N. 105 DEL 30 GIUGNO 2022
Il d. Lgs. n. 105/22, nell’introdurre l’art. 27-bis d.lgs. 151/01 col quale viene disciplinato il c.d. congedo di paternità obbligatorio, ha modificato anche l’art. 54 introducendo il divieto di licenziamento dei lavoratori padre, entro l’anno di vita del bambino, che abbiano usufruito anche del solo congedo obbligatorio.
La normativa in commento, però, non modificava la formulazione dell’art. 55 del d.lgs. 151 del 2001, lasciando quindi il dubbio sull’applicabilità delle dimissioni con accesso alla NASPI per i lavoratori padre che avessero usufruito del solo congedo obbligatorio.
LA CIRCOLARE INPS N. 32/2023
La Circolare INPS n. 32/23 ha chiarito in maniera definitiva come la normativa vigente abbia esteso ai lavoratori padre le medesime tutele previste in caso di licenziamenti o dimissioni, intervenuti entro l’anno di vita del bambin, sia in caso di congedo di paternità alternativo che obbligatorio.
In definitiva, come da interpretazione condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori padre che abbiano usufruito del congedo obbligatorio tanto quanto i lavoratori padre anche abbiano usufruito del congedo alternativo, potranno rassegnare le proprie dimissioni entro l’anno di vita del bambino, con esonero dal dover prestare alcun periodo di preavviso, e con diritto all’accesso alla NASPI.