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(RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE. IL DATORE DI LAVORO PUÒ SOSPENDERE LA RETRIBUZIONE?)

23/01/2026 - RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE. IL DATORE DI LAVORO PUÒ SOSPENDERE LA RETRIBUZIONE?

Il rifiuto a fornire la propria prestazione da parte del lavoratore, oltre a comportare la possibile esposizione a provvedimenti di natura disciplinare, può determinare conseguenze sul piano retributivo.

COSA SIGNIFICA “RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE”?
Il rapporto di lavoro si fonda su prestazioni corrispettive ossia, da una parte il lavoratore è tenuto a fornire la prestazione lavorativa, dall’altra il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione.
Il lavoratore è tenuto, quindi, a svolgere le proprie mansioni così come determinate nel contratto di assunzione o successivamente attribuite dal datore di lavoro.
Si avrà un “rifiuto alla prestazione” laddove il lavoratore decida di non fornire la propria prestazione lavorativa, senza che vi sia un legittimo motivo, una condizione di impossibilità materiale oppure senza che vi siano eventi non imputabili alla responsabilità del datore di lavoro, che impediscano al lavoratore di svolgere le proprie mansioni.

QUANDO IL RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE COMPORTA IL VENIR MENO DEL DIRITTO A PERCEPIRE LA RETRIBUZIONE?
Alla luce di quanto sopra riportato, il rifiuto da parte del lavoratore di eseguire la propria prestazione può determinare la sospensione del pagamento della retribuzione, unicamente laddove tale rifiuto non dipenda da un motivo legittimo o dall’impossibilità oggettiva di fornire la prestazione lavorativa o da causa imputabile al datore di lavoro.
Diversamente, laddove il rifiuto alla prestazione non sia “giustificato”, il datore di lavoro, previa formale intimazione a riprendere il servizio, potrà sospendere il pagamento della retribuzione.

COSA SI INTENDE PER MOTIVO LEGITTIMO?
Il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione lavorativa in caso di motivo legittimo, ovvero nel caso in cui il mancato adempimento della prestazione di lavoro sia imputabile unicamente alla responsabilità del datore di lavoro.
Sul punto si forniscono alcuni esempi:
- rifiuto legato a motivi di salute;
- rifiuto legato a motivi di sicurezza (ad esempio laddove il datore di lavoro non fornisca i presidi di sicurezza obbligatori per legge);
- demansionamento illegittimo;
- trasferimento illegittimo;
- condizioni ambientali che ostacolino il corretto svolgimento della prestazione.

SEDE GIUDIZIARIA
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio al fine di veder accertato il suo diritto a percepire la retribuzione nel periodo di rifiuto alla prestazione, egli dovrà dimostrare che la mancata esecuzione della prestazione lavorativa sia giustificata da un motivo legittimo o da impossibilità materiale e/o oggettiva. Solo effettuando l’indagine sui motivi per i quali il lavoratore non ha effettuato la propria prestazione, il Giudice potrà stabilire se il mancato pagamento della retribuzione sia legittimo o meno.





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