21/09/2026 - ANTICIPO DEL TFR
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è un elemento della retribuzione, composto dagli accantonamenti annuali, effettuati dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro, il cui pagamento avviene solitamente al termine del rapporto di lavoro, sia che esso avvenga per licenziamento che per dimissioni, salvo il TFR sia destinato alla previdenza complementare o in caso di cessione del terzo.
Il lavoratore, però, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, può chiedere durante il rapporto di lavoro un anticipo sul TFR. L’articolo 2120 del Codice Civile, infatti, oltre a descrivere le modalità di calcolo del TFR, indica i requisiti necessari per poter chiedere la liquidazione di un anticipo del TFR, salvo diversa previsione del CCNL applicato al rapporto di lavoro.
REQUISITI SOGGETTIVI
In primo luogo, il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto, anche laddove dovessero ricorrere più volte le esigenze di anticipazione del TFR, il lavoratore avrà diritto ad ottenere l’anticipo una sola volta.
L’anticipazione del TFR, inoltre, può essere richiesta solo dai lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale diritto, però, è escluso per i lavoratori di aziende in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria)
LIMITI NUMERICI
L’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione del TFR nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Tali limiti non operano nelle aziende con meno di 25 dipendenti.
MOTIVAZIONI
L’anticipo del TFR può essere richiesto dal lavoratore unicamente per:
a) l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli ove destinare la propria residenza; l’anticipazione non può essere richiesta, invece, per ristrutturare casa o per evitare l’espropriazione forzata della casa di proprietà;
b) la necessità di sostenere spese sanitarie inerenti a terapie o interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti ASL;
c) la necessità di sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi quali, ad esempio, “parentale” e di “formazione”.
RICHIESTA
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione del TFR deve inviare una comunicazione al datore di lavoro, spiegando i motivi ed allegando la documentazione comprovante la propria esigenza. Ad esempio, in caso di spese mediche, sarà necessario allegare l’attestazione ASL che dimostri l’esistenza della patologia, l’esigenza di cura e l’importo della spesa.
IMPORTO E TASSAZIONE
L’importo massimo che può essere richiesto dal lavoratore come anticipazione è pari al 70% del TFR maturato fino a quel momento. È bene precisare che l’importo anticipato non è netto in quanto soggetto a tassazione, c.d. tassazione separata.